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Statuto della Fondazione

Articolo 1
Denominazione e sede sociale
Su iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, di seguito indicata come Fondatore, è costituita la Fondazione dell’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG) (per brevità Fondazione), con sede nella Casa Madre dei Mutilati di Guerra, in Roma, Piazza Adriana n.3.
Articolo 2
Scopi
La Fondazione non ha fini di lucro.
Essa ha lo scopo principale di onorare i Mutilati ed Invalidi di guerra, mantenendo vivo il ricordo del loro sacrificio e del loro contributo alla configurazione dell’attuale Società civile, sia nazionale che internazionale, nonché di svolgere, in ogni campo, in favore loro, delle loro famiglie e dei loro successori, opera di protezione, di assistenza e solidarietà. Per l’attuazione di tali finalità la Fondazione potrà porre in essere iniziative intese, in via esemplificativa a:
a) collaborare con le Autorità e le Istituzioni, sia italiane che estere, per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica dei cittadini, alla distensione internazionale, alla difesa della pace ed al rafforzamento dei sentimenti di fratellanza fra i Popoli;
b ) promuovere e sviluppare iniziative, anche in armonia con Fondazioni consorelle, tese ad avvicinare i cittadini a dette Istituzioni e sostenere lo Stato democratico nei suoi Ordinamenti fissati dalla Costituzione;
c) svolgere ricerche storiche, organizzare convegni, conferenze, seminari, manifestazioni ed attività culturali di qualsiasi genere, connesse allo scopo della Fondazione, editando anche pubblicazioni, riviste, opuscoli, libri, filmati, cassette, dischi, opere su ogni tipo di supporto e quanto altro utile a diffondere, su tutto il territorio nazionale ed all’estero, in particolare nelle giovani generazioni, la conoscenza del sacrificio sofferto dai Mutilati ed Invalidi di guerra italiani e dei grandi valori ideali che li animano;
d) istituire corsi di educazione civica e di formazione, borse di studio, premi, anche di natura economica ed incentivi a favore degli assistiti;
e) svolgere qualsiasi altra attività finalizzata al conseguimento dei suoi scopi, utilizzando le risorse proprie, dei privati e degli enti e concorrendo a tutte le iniziative pubbliche e private;
f) assicurare il sostegno finanziario all’ANMIG, finché esiste l’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra.
La Fondazione potrà stipulare, ove ritenuto utile o necessario, ogni opportuno atto o contratto, sia a titolo oneroso che gratuito anche per il finanziamento delle iniziative deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui a breve, medio e lungo termine e finanziamenti bancari anche assistiti da garanzie reali, la locazione sia attiva che passiva, la gestione economica nonché finanziaria dei beni mobili ed immobili ed altri contratti di natura finanziaria, l’acquisto e la vendita di beni immobili, nonché la stipula di convenzioni di qualsiasi genere per il miglior utilizzo degli immobili per i fini istituzionali, nei limiti di legge e del presente Statuto.
La Fondazione potrà operare in Italia con l’apertura di Uffici regionali e provinciali, nei modi e con gli strumenti che saranno ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità istituzionali.
Sino all’estinzione del Fondatore, le Presidenze regionali e le sezioni dell’ANMIG saranno operative anche come organi periferici della Fondazione.
La Fondazione è autonoma ed indipendente da qualsiasi partito e associazione di carattere politico.
Articolo 3
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione viene assicurato dall’Ente Fondatore ANMIG, di seguito indicato come Fondatore, come risulta nell’atto costitutivo e attraverso ulteriori eventuali incrementi deliberati dal Fondatore. Esso è costituito inizialmente dal versamento di Euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45).
La Fondazione persegue le finalità di cui al precedente articolo 2 utilizzando i frutti e/o le rendite del patrimonio.
Il patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato anche da oblazioni, donazioni, lasciti, erogazioni e contributi conferiti a titolo di liberalità da parte di enti e privati, sempre che le elargizioni siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio ai fini di realizzare gli scopi di cui all’art.2 del presente Statuto. La Fondazione potrà, altresì, accrescere il proprio patrimonio mediante incorporazioni di Enti senza fine di lucro.
Allo scopo di incrementare o ripristinare il patrimonio della Fondazione, il Fondatore potrà conferire alla stessa, anche in fasi successive, gli immobili di sua proprietà che resteranno, comunque, amministrati dalle strutture dell’ANMIG, sino a quando il Fondatore non si sarà estinto.
Articolo 4
Organi della Fondazione
Gli organi della Fondazione sono:
- L'Assemblea Nazionale;
- Il Consiglio Generale di
Indirizzo e Programmazione
(per brevità Consiglio Generale);
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Vice Presidente della Fondazione;
- Il Vice Presidente del Consiglio Generale;
- Il Segretario Generale;
- Il Collegio dei Revisori dei conti.
Articolo 5
Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale è composta dai soci dell’ANMIG e dai discendenti di questi sino alla terza generazione, i quali abbiano espresso la volontà di aderire agli scopi ed all’attività della Fondazione stessa, ottemperando ad ogni obbligo statutario e ad ogni deliberazione del Consiglio Generale.
Su deliberazione adottata a maggioranza assoluta dall’Assemblea Nazionale, potranno essere ammessi anche Enti e/o privati che abbiano contribuito in modo rilevante al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
Sono compiti dell’Assemblea Nazionale:
a) la nomina del Consiglio Generale, secondo quanto previsto dal successivo art.6, comma 2;
b) la nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
c) l’ammissione prevista dal precedente comma 2 del presente articolo;
d) lo scioglimento della Fondazione;
e) la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione della Fondazione.
L'Assemblea Nazionale è convocata, a cura del Presidente della Fondazione, di regola ogni tre anni per la nomina del Consiglio Generale di cui al precedente punto a) , nonché per le deliberazioni relative all'ammissione di cui al precedente punto c).
La partecipazione all'Assemblea Nazionale avviene con il sistema dei delegati, distinti e proporzionati al numero dei soci e degli aderenti, secondo quanto stabilito per ogni tornata assembleare dal Consiglio Generale. In via straordinaria l’Assemblea Nazionale può essere convocata nelle ipotesi previste dai precedenti punti d) ed e) ed ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due terzi dei componenti l’Assemblea Nazionale stessa.
Articolo 6
Consiglio Generale di Indirizzo e Programmazione
Il Consiglio Generale dovrà attuare tutte le iniziative necessarie per la concreta funzionalità della Fondazione.
Il Consiglio Generale è composto da 23 componenti eletti dall'Assemblea Nazionale.
I Componenti del Consiglio Generale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Alla rinuncia e/o cessazione della carica per qualsiasi motivo i Consiglieri uscenti dovranno essere sostituiti dagli associati che abbiano riportato in Assemblea il maggior numero di voti.
La sostituzione non è obbligatoria a meno che il numero non scenda ad di sotto dei due terzi dei suoi componenti.
Il non intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, produce la decadenza d’ufficio dalla carica di Consigliere.
Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio stesso.
Alle sedute del Consiglio Generale partecipano di diritto i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Revisori dei conti.
Articolo 7
Competenze del Consiglio Generale di Indirizzo e Programmazione
Spetta al Consiglio Generale in sede ordinaria determinare l’indirizzo generale della Fondazione nonché:
a) eleggere il Presidente della Fondazione;
b) eleggere il Vice Presidente del Consiglio Generale;
c) deliberare entro il mese di ottobre di ogni anno il documento programmatico dell'attività istituzionale annuale e pluriennale prevista dallo Statuto, definendo gli obiettivi, le linee di operatività, le priorità e le risorse da destinarvi.
d) deliberare in merito al bilancio preventivo annuale ed al conto consuntivo e alla relazione finanziaria;
e) deliberare le modifiche del presente Statuto;
f) redigere il Regolamento di attuazione del presente Statuto;
g) redigere il Regolamento interno della Fondazione che definisce la struttura organizzativa, i criteri di assegnazione dei compiti e responsabilità e gli strumenti per la gestione ed il controllo delle attività, nonché quant’altro necessario per la corretta gestione della Fondazione;
h) provvedere all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori dalla propria sede;
i) deliberare in merito alle mutazioni dei beni mobili ed immobili in ottemperanza alle prescrizioni e vincoli stabiliti dal Fondatore, nonché in merito all’assunzione di finanziamenti ed altri impegni di carattere finanziario;
l) deliberare in merito alla revoca dei Consiglieri per i casi previsti dal presente Statuto;
m) deliberare sul compenso, diarie, gettoni e rimborsi dei Revisori dei conti;
n) deliberare sui rimborsi, diarie e gettoni dei membri del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori;
o) delegare il Vice Presidente o altro componente nei casi in cui il Presidente sia impossibilitato a rappresentare la Fondazione in forza di incompatibilità o conflitto di interesse;
p) deliberare in qualsiasi altra materia che gli venga sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 8
Convocazione del Consiglio Generale di Indirizzo e Programmazione
Il Consiglio Generale si riunisce ogni qualvolta il Presidente della Fondazione o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano necessario, oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due terzi dei membri in carica del Consiglio stesso, ovvero ancora su richiesta dell’Autorità tutoria, sempre rivolta al Presidente. In ogni caso il Consiglio Generale deve essere convocato almeno due volte all’anno per le delibere di cui al punto d) del precedente art.7.
Articolo 9
Deliberazioni del Consiglio Generale di Indirizzo e Programmazione
Le riunioni del Consiglio Generale in sede ordinaria sono regolarmente costituite se intervengono almeno due terzi dei membri in carica del Consiglio stesso, in prima convocazione, e la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione. Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni si intendono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti con diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Salva diversa determinazione del Presidente, da prendersi di volta in volta, ovvero della maggioranza degli aventi diritto al voto intervenuti, le votazioni avvengono a scrutinio palese. Di ogni seduta del Consiglio è redatto apposito verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e trascritto nel Registro dei verbali. Ciascun membro può chiedere, quando si procede a votazione palese, che sia inserito nel verbale il voto contrario o favorevole da lui espresso. In mancanza di tale richiesta, nel verbale viene riportato solo l’esito delle votazioni, senza indicazione sul voto espresso dai singoli partecipanti.
Le elezioni del Presidente della Fondazione e dei componenti del Consiglio di Amministrazione avvengono a scrutinio segreto.
Articolo 10
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, di cui il Presidente della Fondazione e sei membri eletti dal Consiglio Generale, tra i quali il Consiglio di Amministrazione stesso eleggerà il Vice Presidente della Fondazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il Presidente del Collegio dei Revisori od un Componente da lui delegato.
La perdita della qualità di membro del Consiglio Generale comporta anche la cessazione dalla qualità di membro del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 11
Competenze del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione attua le deliberazioni del Consiglio Generale ed adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione. In caso di urgenza può anche adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione, salvo sottoporli a ratifica del Consiglio Generale nella successiva riunione di questo. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
a) predispone i programmi di attività in attuazione degli scopi statutari da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
b) cura la gestione ordinaria della Fondazione e stipula contratti di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di locazione e di compravendita di beni mobili ed immobili, per questi ultimi se non sottoposti al vincolo di indisponibilità prescritto dal Fondatore;
c) delibera sulle accettazioni delle donazioni e dei lasciti con beneficio d’inventario;
d) delibera sulla costituzione di gruppi di studio e/o commissioni fissandone attribuzioni e nominandone i componenti;
e) prepara i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla approvazione del Consiglio Generale ed una relazione al bilancio consuntivo;
f) delibera il conferimento di incarichi e funzioni ai propri membri, fissandone modalità, termini e condizioni, sia con opportune deleghe che con specifiche procure, stabilendo i relativi compensi, diarie e rimborsi, sentito il parere dei Revisori dei conti;
g) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato da norme di diritto privato;
h) nomina e revoca il Segretario Generale.
Articolo 12
Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di regola, una volta ogni tre mesi.
Articolo 13
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri del Consiglio, oltre il Presidente ovvero, in sua assenza, del Vice Presidente. Si considerano approvate le deliberazioni che riportano la maggioranza dei voti espressi. Tutte le votazioni avvengono a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda altrimenti o così deliberi la maggioranza degli intervenuti. Nelle votazioni a scrutinio palese a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti persone vengono assunte a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta anche da un solo componente; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta è redatto apposito verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e trascritto nel Registro dei verbali.
Ciascun membro può chiedere, quando si procede a votazione palese, che sia inserito nel verbale il voto favorevole o contrario da lui espresso su determinate questioni. In mancanza di tale richiesta, nel verbale viene riportato solo l’esito delle votazioni, senza indicazione sul voto espresso dai singoli partecipanti.
Articolo 14
Il Presidente
Il Presidente della Fondazione, eletto dal Consiglio Generale come previsto dall'art.7 dello Statuto, durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto.
Articolo 15
Competenze del Presidente della Fondazione
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti all’ordinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione, coordinandone l’attività e vigila perché siano osservate le norme dello Statuto e siano eseguite le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione. Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Vice Presidente.
Il Presidente può assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza ivi compresa la nomina di procuratori speciali, riferendone secondo le rispettive competenze al Consiglio Generale o al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Sino a quando il Fondatore non si sarà estinto il Presidente riferirà sull’attività della Fondazione al Congresso nazionale dell’ANMIG.
Articolo 16
Il Segretario Generale
Il Segretario Generale assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione; partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Segretario Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti alla attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al Segretario Generale.
In tal caso le deleghe avranno durata predeterminata e precisi limiti di contenuto con l'obbligo, da parte del Segretario Generale di relazionare al delegante sull'espletamento dell'incarico ricevuto.
Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo e che abbia maturato esperienza nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
Articolo 17
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Alle esigenze funzionali della Fondazione provvederà il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il cui organico, stato giuridico e trattamento economico verranno stabiliti con successivo Regolamento, da approvare nelle forme di rito.
Articolo 18
Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea e da due supplenti.
Essi rimarranno in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.
Il Presidente del Collegio partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed i Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Generale.
Il Collegio dei Revisori dei conti eleggerà il proprio Presidente fra i membri effettivi. Alla cessazione e/o rinuncia della carica per qualsiasi motivo, i Revisori uscenti saranno sostituiti dai supplenti.
Articolo 19
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della redazione del bilancio consuntivo di ciascun anno, dovrà far pervenire al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti il progetto di bilancio e la sua relazione almeno trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio Generale convocato per la sua approvazione. Il Collegio dei Revisori dovrà corredare il progetto di bilancio con una propria relazione e depositare presso la sede della Fondazione, a disposizione dei Consiglieri, il progetto di bilancio e la sua relazione almeno trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio Generale convocato per la sua approvazione.
Articolo 20
Durata ed estinzione
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, della Fondazione, l’eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea prese a maggioranza dai due terzi dei votanti e previa approvazione del Ministero del Tesoro, ad Enti che perseguono fini analoghi a quelli della Fondazione.
Articolo 21
Esclusioni
Sono esclusi dai benefici previsti dall’art.2 e dalle nomine previste dal presente Statuto nonché da qualsiasi carica connessa alle attività della Fondazione:
- coloro che risultino indegni per un comportamento contrario alla unità ed indivisibilità della Patria italiana e comunque lesivo degli interessi materiali e delle finalità morali, ideali e patriottiche della Fondazione;
- i dipendenti in servizio presso la Fondazione.
Articolo 22
Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, e nell’atto costitutivo di cui è parte integrante, si applicano le vigenti norme di legge in materia di Fondazioni.
Articolo 23
Norme transitorie
Fino all'elezione degli organi della Fondazione prevista dal presente Statuto e comunque fino all'estinzione del Fondatore, la Fondazione e l'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra svolgono la loro attività in stretto collegamento e con le seguenti identificazioni di organi:
a) Il Presidente della Fondazione si identifica nel Presidente dell'Associazione fondatrice;
b) ll Vice Presidente della Fondazione si identifica nei tre Vice Presidenti dell'Associazione fondatrice;
c) Il Consiglio Generale della Fondazione si identifica nel Comitato Centrale dell'Associazione fondatrice;
d) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si identifica nella Direzione Nazionale dell'Associazione fondatrice;
e) Il Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione si identifica nel Collegio Sindacale dell'Associazione fondatrice;
f) Il Segretario Generale della Fondazione si identifica nel funzionario coordinatore degli uffici dell'Associazione fondatrice;
g) I Comitati Fiduciari provinciali e regionali della Fondazione si identificano nei Comitati Provinciali e Regionali dell'Associazione fondatrice;
h) Il personale amministrativo, tecnico e ausiliare e la struttura burocratica della Fondazione si identifica nel personale amministrativo, tecnico e ausiliare e nella struttura burocratica della Associazione fondatrice;
i) L'Assemblea Nazionale della Fondazione si identifica nel Congresso Nazionale dell'Associazione Fondatrice.
I documenti amministrativi e contabili della Fondazione sono tenuti materialmente distinti e separati da quelli dell'Associazione fondatrice.
Il patrimonio di ogni specie della Fondazione e dell'Associazione fondatrice è tenuto separato e distinto nella gestione dalle due istituzioni. Sarà assunto totalmente nella proprietà e nella gestione della Fondazione all'atto di scioglimento dell'Associazione fondatrice.
Articolo 24
Allo scopo di promuovere tutte quelle iniziative che favoriscano l'effettiva operosità della Fondazione è costituita, di concerto con l'ANMIG, una Consulta Nazionale degli aderenti.
Detta Consulta, composta da diciannove aderenti (uno per ogni regione) designati dai Presidenti Regionali e da dieci aderenti designati dalla Direzione Nazionale dell'ANMIG, si riunirà di norma tre volte all'anno, unitamente alla Direzione Nazionale stessa e da questa convocata.